AGGIORNAMENTI LISTA SPECIE INVASIVE VIETATE

Il 12 luglio 2022 è stato approvato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1203 della Commissione europea, che aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, inserendone delle nuove, rispetto a quelle già qualificate tali dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141.

Questo significa che per gli erpetofili a partire dal 2 Agosto 2022 (data corrispondente al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento sulla G.U. dell'UE) sarà vietato il commercio e la riproduzione (come da disposizioni del D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230) del falso serpente corallo (Lampropeltis getula), mentre dal 2024 la rana liscia (Xenopus laevis), allo stesso modo in cui nel 2016 furono vietate la tartaruga dalle orecchie rosse (Trachemys scripta) (e tutte le sue sottospecie) e la rana toro (Lithobates catesbeianus).


Lampropeltis getula
(Linnaeus, 1766)

Per tutti gli i proprietari di animali da compagnia detenuti a scopi non commerciali di Lampropeltis getula trova applicazione l'art. 27 del D. Lgs 230/2017, per cui: "I proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale previsto dal presente decreto possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere o sono autorizzati a detenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari, purché il possesso sia denunciato secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, e, nella denuncia, il proprietario fornisca adeguate informazioni relative alla specie, al sesso ed all'età degli esemplari nonché la descrizione delle modalità di confinamento e delle misure adottate per garantire l'impossibilita' di riproduzione e la fuoriuscita"

Andrà fatta dunque denuncia al Ministero della Transazione Ecologica (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o pec) entro 180 giorni dalla data della pubblicazione dell'aggiornamento (quindi entro 180 giorni dal 13 luglio 2022), nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornendo adeguate informazioni relative alla specie, al sesso ed all'età degli esemplari nonché la descrizione delle modalità di confinamento e delle misure adottate per garantire l'impossibilità di riproduzione e la fuoriuscita (vedi modulo).

Il termine ultimo per la denuncia di Lampropeltis getula sarà dunque il 9 gennaio 2023.

ATTENZIONE: Per quanto riguarda Xenopus laevis è presumibile ritenere che la denuncia vada fatta entro 180 giorni dal momento in cui la specie sarà effettivamente considerata invasiva e quindi a partire dal 2 agosto 2024 fino al centottantesimo giorno successivo. Tuttavia la formulazione della legge italiana non è completamente chiara (la decorrenza del termine corrisponde a quello della pubblicazione nella gazzetta ufficiale) e così, essendovi comunque un lasso di tempo ragionevole, stiamo compiendo gli opportuni approfondimenti presso le competenti amministrazioni (stiamo provando a fare chiarezza sulla questione con le istituzioni).

Per chi avesse esemplari per finalità commerciali di Lampropeltis getula trova applicazione l'art. 28 del D. Lgs. 230/2017.


Xenopus laevis (Daudin, 1802)

Oltre alle 2 specie di interesse terraristico, la lista includerà altre specie di fauna e flora. Dal regolamento:
"Sulla base delle prove disponibili e delle valutazioni dei rischi effettuate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014, la Commissione ha concluso che le seguenti specie esotiche invasive rispondono a tutti i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento: Ameiurus melas (Rafinesque, 1820), Axis axis (Erxleben, 1777), Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823), Celastrus orbiculatus (Thunb.), Channa argus (Cantor, 1842), Faxonius rusticus (Girard, 1852), Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766), Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853), Gambusia holbrooki (Girard, 1859, Hakea sericea Schrad. & J. C. Wendl.), Koenigia polystachya (Wall. Ex Meisn.) T. M. Schust. & Reveal, Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766), Limnoperna fortunei (Dunker, 1857), Morone americana (Gmelin, 1789), Pistia stratiotes (L.), Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766), Rugulopteryx okamurae (E. Y. Dawson I. K. Hwang, W. J. Lee & H. S. Kim, 2009), Solenopsis geminata (Fabricius, 1804), Solenopsis invicta (Buren, 1972), Solenopsis richteri (Forel, 1909), Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) e Xenopus laevis (Daudin, 1802)."

Vedi il "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1203 DELLA COMMISSIONE", disponibile anche in italiano.

Ricordiamo che il divieto comprende eventuali ibridi o varianti di colore/mutazioni/morph.
Per quanto riguarda i dubbi sollevati dagli appassionati in merito alla possibilità che la Commissione europea di riferisse alla vecchia tassonomia di Lampropeltis getula con le sue sottospecie, che ad oggi sono invalidate perché tutte elevate al rango di specie o incluse in L. getula, abbiamo contattato il Ministero della Transazione Ecologica e l'ISPRA per essere certi che il divieto si riferisca unicamente alla specie indicata.

AGGIORNAMENTO: ISPRA RISPONDE ALLA DOMANDA SULLE SOTTOSPECIE DI LAMPROPELTIS GETULA

Premesso che Italian Gekko Association chiederà conferma sulla tassonomia attuale con un documento ufficiale per fugare anche il "se" che viene usato nella risposta di ISPRA, riportiamo la loro comunicazione:
"Buongiorno,
i divieti (di commercio, possesso ecc...) ai sensi del Reg.1143/14 e D.Lgs.230/17 si applicano alla specie Lampropeltis getula e alle eventuali sottospecie ATTUALMENTE riconosciute.
Nel caso delle sottospecie elevate a rango di specie diverse negli anni passati, se tale cambio tassonomico è consolidato a livello internazionale, non si applicano i divieti previsti dalle norme citate."

Quindi a fronte della risposta ISPRA e della tassonomia valida ad oggi (e già da qualche anno), l'unica specie vietata dovrebbe essere Lampropeltis getula (Linnaeus 1766), comprese le ex sottospecie meansi, floridana e goini, che sono a tutti gli effetti L. getula.


Concludiamo invitando tutti gli allevatori e possessori delle specie sopracitate ad uniformarsi appena possibile alla normativa, per evitare sanzioni.

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