Formazione obbligatoria per la detenzione di animali non convenzionali In evidenza

Il decreto pubblicato il 3 Aprile 2025 sulla Gazzetta ufficiale sarà in vigore dal 1 gennaio 2026, a partire da quella data operatori e proprietari di animali esotici e selvatici, da compagnia e non, saranno obbligati a frequentare un corso di formazione. Con la legge sono già stati pubblicati i manuali operativi che normeranno i contenuti e le modalità di svolgimento. La formazione sarà obbligatoria e a carico dei soggetti, potrà essere online o in presenza.



IN BREVE

Dal 1 Gennaio 2026 per tutti i possessori di animali esotici e/o selvatici da compagnia e non, dovranno obbligatoriamente effettuare un corso di formazione per poter continuare a detenere regolarmente i propri animali.
I corsi varieranno in base alla tipologia di animale detenuta e alla finalità della loro detenzione (pet, allevamento, ecc...).
La formazione sarà obbligatoria anche per gli operatori del settore e trasportatori di animali.
La formazione a carico dei destinatari, punterà ad aumentare le conoscenze necessarie a tutelare il benessere, la biosicurezza e la salute animale riferita a tutte le specie detenute o trasportate.

 

Cosa dice la legge?

Il presente decreto si applica:
a) ai proprietari e ai detentori di animali da compagnia come definiti all'art. 4, paragrafo 1, punti 11) e 12) del regolamento (UE) 2016/429 che detengono animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche ricomprese nell'allegato I, parte B del regolamento, identificati e registrati nel Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC) di cui al decreto del Ministro della salute 2 novembre 2023;
b) agli operatori e ai trasportatori che detengono o trasportano animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche i cui stabilimenti o attivita' sono soggetti all'obbligo di identificazione e registrazione nel Sistema I&R di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;
c) agli operatori e ai trasportatori che detengono o trasportano anche animali selvatici ed esotici. Tali operatori devono integrare la formazione con i contenuti oggetto dei moduli di cui al manuale operativo allegato per acquisire le conoscenze necessarie a tutelare il benessere, la biosicurezza e la salute animale riferita a tutte le specie detenute o trasportate.

Programmi formativi
I contenuti della formazione differenziati in funzione dei destinatari per le modalita' di erogazione e la durata della formazione. I programmi formativi sono differenziati, nei contenuti e nella durata, in considerazione della specie o gruppo di specie degli animali detenuti in via prevalente, della tipologia di produzione, del ruolo e delle mansioni svolte dal soggetto destinatario della formazione,
come segue:
a) programma formativo di cui all'allegato I per i proprietari e detentori di animali da compagnia appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), differenziato per gruppo specie degli animali detenuti;
b) programma formativo di cui all'allegato II per gli operatori ed i trasportatori che detengono o trasportano animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di cui all'art. 1, comma 3, lettera b).
Le regioni e le province autonome assicurano che almeno una volta l'anno nel proprio ambito territoriale sia disponibile, in presenza o in modalita' a distanza (FAD), ciascun programma formativo di cui al comma 2, e, nel caso in cui i corsi non risultino gia' programmati dai soggetti di cui all'art. 4, provvedono ad organizzarli, anche per il tramite delle ASL, in presenza o in modalita' a distanza (FAD), aggregandoli, se necessario, per specie o gruppi di specie.
4. Proprietari, detentori, operatori e trasportatori di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), b), e c) sono tenuti all'aggiornamento ogni cinque anni.

La formazione verrà diversificata in base al gruppo di animali incluso nell'allegato I, parte B del regolamento (UE) 2016/429:

  • Invertebrati (eccetto api, molluschi appartenenti al Phylum Mollusca e crostacei appartenenti al Subphylum Crustacea),
  • Animali acquatici ornamentali,
  • Anfibi,
  • Rettili,
  • Volatili: esemplari di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae),
  • Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare.

Soggetti erogatori della formazione
la formazione può essere svolta da soggetti, pubblici e privati, individuati dal decreto. Tra questi rientrano le società scientifiche riconosciute dal Ministero della Salute e i Provider accreditati per l’erogazione di crediti formativi SPC.

Italian Gekko Association è già al lavoro per cercare di semplificare la vita dei suoi tesserati e degli appassionati del settore.  L'associazione ha già esperienza nell’organizzazione di corsi online su piattaforma on demand, curati da veterinari e altri professionisti. IGA ha quindi offerto la propria esperienza per divenire ente erogatore di corsi di formazione obbligatoria. Ci auspichiamo che questa legge non vada a ledere al settore e che come associazione di poter diventare un riferimento per la formazione di appassionati e allevatori.

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Letto 26053 volte Ultima modifica il Venerdì, 30 Maggio 2025 12:13