DOMANDE e RISPOSTE: Denuncia specie invasive e regole In evidenza

Viste le numerose richieste sul come muoversi per denunciare il possesso di specie vietate dal Regolamento UE n. 1143/2014 abbiamo pensato di pubblicare una breve guida per i proprietari di Lampropeltis getula e suoi ibridi, tenuti come animali da compagnia. Per chi avesse scorte commerciali la questione è più articolata.
Per facilitare la consultazione, dopo una breve introduzione, abbiamo creato un elenco di domande con le relative risposte. 

Le specie invasive di rilevanza unionale sono disciplinate dal Regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, nonché dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Per «specie esotica invasiva di rilevanza unionale» si intende una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione (art. 3, par. 1, n. 5) del Regolamento 1143/2014).

L'articolo 5 del Reg. 1143/2014 impone una Valutazione dei rischi che va effettuata in relazione all'attuale e potenziale areale delle specie esotiche invasive e include: "la descrizione della specie, con relativi identità tassonomica, storia e areale naturale e potenziale", ossia il cosiddetto Risk Assessment.

Quest'ultimo è stato redatto nel novembre 2017, con il titolo: Study on Invasive Alien Species - Development of risk assessments to tackle priority species and enhance prevention Contract No 07.0202/2016/740982/ETU/ENV.D2 e si può leggere per intero al seguente link: Lampropeltis_getula_final_20191120.pdf (europa.eu)

Esemplari in libertà sono stati rinvenuti in Belgio, Germania, Italia (in Toscana, nella località di Ponte a Ema), Paesi Bassi e Regno Unito. In Spagna (isole Canarie) la specie si è naturalizzata.

La gravità degli effetti della naturalizzazione di L. getula in Spagna può essere osservata in questo documentario: Culebra real de California en Gran Canaria. La invasión silenciosa. LIFE10 NAT/ES/565

Alla domanda: "Identifica l'organismo. Si tratta chiaramente di una singola entità tassonomica e può essere distinta da altre entità dello stesso grado?" viene fornita una articolata risposta: "Negli ultimi 75 anni per lo meno diciassette sottospecie di Lampropeltis getula sono state descritte (Pyron & Burbrink, 2009). Più di recente, sulla base di prove basate sul DNA mitocondriale, ecological niche modelin, morfologia e precedenza storica, Pyron & Burbrink (2009) hanno promosso cinque sottospecie a livello di specie autonome. Questa divisione è tuttavia dibattuta (B. Hubbs, pers. comm 2017). Alla luce di una tassonomia non chiara ed instabile (donde il rischio di attribuzioni non sicure delle sottospecie rinvenute in natura ed in commercio). Questa valutazione del rischio si riferisce a Lampropeltis getula come originariamente decritta da Linneo 1766, sensu lato con un areale originario che copre tutti gli Stati Uniti d'America ed il nord ovest del Messico, in modo da includere la L. getula californiae, che è considerata una specie valida da Pyron & Burbrink (2009), per la quale viene riportato una ecologia differente rispetto a L. getula getula, che è più legata all'acqua (R. Fisher, pers. comm. 2017)".

 


Passiamo ora alle domande che ci sono state poste in questo periodo:

 

Quali specie di Ofidi sono state vietate con l'aggiornamento della lista del Regolamento UE n. 1143/2014?

L'unica specie di ofide dichiarata invasiva al livello unionale è Lampropeltis getula, inteso in senso lato, quindi con tutte le sue sottospecie anche se attualmente elevate al rango di specie:

Lampropeltis getula getula
L. getula californiae (Blainville, 1835) – California Kingsnake (Attualmente L. california)
L. getula floridana Blanchard, 1919– Florida Kingsnake (Attualmente L. getula)
L. getula getula (Linnaeus, 1766) – Eastern Kingsnake (Attualmente L. getula)
L. getula holbrooki Stejneger, 1902– Speckled Kingsnake (Attualmente L. getula)
L. getula nigra (Yarrow, 1882) – Black Kingsnake (Attualmente L. nigra)
L. getula nigrita Zweifel and Norris, 1955 – Black Desert Kingsnake (Attualmente L. californiae)
L. getula splendida (Baird and Girard, 1853) – Desert Kingsnake (Attualmente L. splendida)
L. getula sticticeps Barbour and Engels, 1942 – Outer Banks Kingsnake (Attualmente L. getula)

Tutte le altre sono ancora regolarmente riproducibili e commerciabili.
Leggi anche DIVIETO LAMPROPELTIS GETULA: "sensu lato" bandite tutte le precedenti sottospecie

 


Ho un ibrido tra un Lampropeltis vietato ed altra specie, anche per esso vale il divieto?

Sì. Gli ibridi sono equiparati alle specie invasive dal Regolamento UE 1143/2014.

 


Devo chiedere informazioni all'ufficio CITES?

No, i Lampropeltis banditi non sono compresi negli allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97, né nelle appendici della convenzione. Pertanto non è all'ufficio CITES che vanno richieste informazioni, ma in caso al Ministero della Transizione Ecologica e all'ISPRA.

 


Ho degli esemplari di Lampropeltis vietati, che cosa NON posso fare?

NON puoi:

  1. introdurli o farli transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale;
  2. riprodurli, anche in confinamento;
  3. trasportarli o farli trasportare nel territorio nazionale;
  4. venderli o immetterli sul mercato;
  5. utilizzarli, cederli a titolo gratuito o scambiarli;
  6. rilasciarli nell'ambiente.

(art. 6 D.Lgs. 230/2017).

 


Sono un allevatore non commerciale, che cosa posso fare con gli animali già in mio possesso?

Se sei proprietario di L. getula sensu lato da compagnia, tenuti a scopo non commerciale, e ne sei in possesso da prima della loro iscrizione nell'elenco delle specie invasive, quindi dal 2 agosto 2022, hai due opzioni:

  1. affidarli a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere, oppure;
  2. detenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari, purché il possesso sia denunciato nelle forme che vedrai poco avanti.

 


Quali sono le modalità della denuncia?

  1. Devi fare denuncia entro 180 giorni dal 13 luglio 2022 (data di pubblicazione del Regolamento di esecuzione 1203/2022), quindi entro il 9 gennaio 2023. Attivati per tempo e falla prima della scadenza. Dopo tale data non sono previste sanatorie.
  2. La denuncia va fatta al Ministero della Transizione Ecologica, compilando il seguente modulo di denuncia o comunque a mezzo PEC, riportando tutti i dati che trovi nel modulo. Dovrai spedire il formulario al Ministero con raccomandata A/R (con ricevuta di ritorno) o tramite PEC. Se procedi con denuncia cartacea, fotocopia l'originale inviato ed archivialo, quando ti verrà restituita la cartolina di ritorno, allegala al documento da te conservato;
  3. Dovrai fornire, se possibile, adeguate informazioni: a) relative alla specie; b) al sesso ed all'età degli esemplari; c) dovrai descrivere le modalità di confinamento e d) le misure adottate per garantire l'impossibilità di riproduzione o la fuoriuscita.

 A questo punto il Ministero valuterà la tua comunicazione e le informazioni fornite. Se tutto andrà sarai autorizzato a detenerli. Altrimenti il Ministero disporrà la confisca degli animali (probabilmente interverranno solo in casi limite).

Quindi stai attento ed indica tutte le adeguate informazioni richieste; meglio se produci una fotografia del terrario, con i sistemi di chiusura, le misure che avrai preso per evitare fughe accidentali (ad es. posizionamento del terrario in una stanza interna, chiusura con lucchetto e simili, divieto di accesso a terzi, avviso sulla teca che vieta la manipolazione e l'estrazione degli esemplari, accortezze utilizzate in sede di pulizia del terrario ecc..., ecc...).

 


Che cosa faccio con i piccoli o le uova deposte prima del 13 luglio 2022?

Per i novelli non si configura alcun problema: fai come hai fatto con gli adulti.

Per le uova, tenuto conto che l'art. 3, n. 1) del Regolamento 1143/2014 definisce come specie esotica "qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale naturale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi", parrebbe valere lo stesso regime degli esemplari già schiusi (anche se il D. Lgs 230/2017 ricorre alla più generica espressione "animali").

 


Posso vendere o cedere in conto vendita (immettendoli sul mercato) esemplari di L. getula in mio possesso ad un altro allevatore? Se lo faccio a che pena vado soggetto?

Non puoi. La pena è l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da 10.000 euro a 150.000 euro (art. 25 D. Lgs. 230/2017).

 


Posso liberare in natura gli esemplari di L. getula in mio possesso?

Assolutamente no. Oltre alla pena dell'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da 10.000 euro a 150.000 euro, in concorso con le sanzioni per il reato di abbandono di animali di cui all'art. 727 c.p., procureresti irreparabili danni alla fauna e la flora nazionale, all'intero comparto e daresti sicuro innesco ad ulteriori e più ampi divieti. In Italia, ad oggi, è registrato un unico risalente ritrovamento di L. getula (in Toscana), se i serpenti ritrovati aumentassero si porrebbe in crisi tutto il settore della terrariofilia.

 


Posso trasportarli?

No. Devono rimanere nel tuo allevamento. La sanzione, in questo caso, è amministrativa e va da 1.000 a 50.000 euro.
 


Posso utilizzarli, cederli gratuitamente o scambiarli?

No, non puoi utilizzarli, non puoi portarli alle mostre o fiere (violeresti sia il divieto di trasporto, sia il divieto di cessione) e non puoi né donarli, né permutarli con altri esemplari. La sanzione, in questo caso, è amministrativa e va da 1.000 a 50.000 euro. Se invece li vendi o comunque li immetti sul mercato, la pena è l'arresto sino a tre mesi o l'ammenda da 10.000 euro a 150.000 euro, come detto sopra.

 


Posso riprodurli?

 No. Se hai una coppia, dovrai tenere maschio e femmina separati, oppure dovrai sterilizzarne uno od entrambi.

Sulle riproduzioni la legge non è perspicua. All'art. 6, lett. b) vieta la mera detenzione (non finalizzata alla riproduzione), alla lett. c) vieta l'"allevamento". Ora, l'allevamento non implica di per sé la riproduzione, ma l'interpretazione complessiva della lettera dell'articolo indurrebbe a ritenere che il legislatore ha inteso come "allevamento" proprio la riproduzione degli animali. Altrimenti non avrebbe introdotto una inutile superfetazione definitoria tra "detenzione" ed "allevamento".

La questione non è di poco momento: se tieni una coppia che possa riprodursi e questa non si riproduce, allora vai soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 50.000 euro. Se invece si riproducono – e l'interpretazione di "allevamento" come riproduzione viene sposata dall'autorità ispettiva o dal giudice – vai soggetto a sanzione penale: arresto sino a tre mesi o ammenda da 10.000 euro a 150.000 euro.

 


Perché il divieto è esteso a tutta Europa, comprese regioni nelle quali i serpenti non potrebbero mai adattarsi allo stato libero?

Certo, in Finlandia è pressoché impossibile che L. getula si naturalizzi. Ma qualsiasi finlandese (o svedese o danese ecc...) che abbia uno o più esemplari potrebbe spostarli all'interno del territorio dell'UE, trasferendoli anche negli Stati ove il rischio di naturalizzazione è elevato, come in Italia o in Grecia.

 


Posso comprare una L. getula da un allevatore commerciale?

L'art. 28 del D. Lgs 230/2017 prevede la possibilità -per i soli detentori di scorte commerciali regolarmente denunciate acquisite prima del 12 luglio 2022 - di venderli e trasferirli ad utilizzatori non commerciali entro il termine massimo di un anno dalla data di iscrizione della specie nell'elenco di specie esotiche invasive.

Attenzione: l'articolo riguarda esclusivamente i detentori di scorte commerciali con regolare partita iva, non gli allevatori amatoriali, i quali vanno soggetti ad un obbligo di inventario, da comunicarsi al Ministero, Regione e Province autonome interessate. Dopo la vendita o il trasferimento costoro dovranno comunicarlo al Ministero.

Poiché l'art. 28 del D. Lgs 230/2017 prevede che gli utilizzatori non commerciali possano entrare in possesso di esemplari vivi, nei termini di cui all'articolo stesso, ci sarebbe la finestra di un anno per chi volesse acquistare gli ultimi esemplari di L. getula. Ovviamente non per allevarli/riprodurli, ma solo per tenerli sino a fine vita.

Anche in questo caso l'allevatore non commerciale sarebbe tenuto agli obblighi di denuncia. L'articolo 28 però mal si coordina con il 27: quest'ultimo prevede l'obbligo di denuncia entro 180 giorni, mentre il secondo consente l'acquisto fino ad un anno dopo l'iscrizione di L. getula nell'elenco.

In questo caso è pur vero che è richiesta una comunicazione al Ministero da parte del al venditore, ma si reputa che comunque vada effettuata la denuncia, specificando tutto quanto sopra indicato e con la seguente dicitura:

"L'animale è stato acquistato in data ***, in forza della disposizione transitoria di cui all'articolo 28, comma terzo del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230".

Tuttavia, poiché vi è ancora un margine temporale per chiarire la questione, Italian Gekko Association investirà della delicata questione il Ministero competente.

 


Ricordiamo che quello che abbiamo riportato sopra vale per tutte le specie nella lista del Regolamento UE n. 1143/2014, quindi anche Xenopus laevis (a partire dal 2024).

IMPORTANTE:
Dopo un confronto diretto con ISPRA, possiamo confermare che Xenopus laveis sarà bannata a partire dall'Agosto 2024, partirà da quel momento l'obbligo di denuncia e divieto di riproduzione.


Link utili:
Ministero della Transizione Ecologica,
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
LIFE ASAP,
Specieinvasive.it

Modulo di denuncia

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Letto 3799 volte Ultima modifica il Venerdì, 11 Novembre 2022 14:53